Il livello di ignoranza e di incompetenza che stanno facendo registrare i talk-show sul tema referendario della separazione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri (eventi televisivi in cui dimostrano di avere idee confuse persino partecipanti prevalentemente lucidi e razionali nei loro interventi) mi induce a toccare argomenti di basilare cognizione giuridica con un linguaggio molto semplice ed elementare per il quale chiedo venia agli esperti di diritto.
Le funzioni dello Stato, in un regime democratico fondato su libere elezioni politiche, sono riconducibile a tre:
1) la più importante, quella esercitata dal Parlamento, espressione del potere conferito ai rappresentanti eletti dal demos (in greco: popolo), è quella di fare le leggi. Oltre, però, alla funzione normativa le Camere sono tenute alla funzione di indirizzo e a una funzione di controllo nei confronti dell’operato del governo: tale ultima funzione è concretizzata attraverso gli strumenti dell’interrogazione, dell’interpellanza e della mozione;
2) l’attività necessaria per il buon funzionamento e per l’imparzialità nella conduzione degli affari pubblici è assicurata dai pubblici impiegati che sono dichiarati dalla Costituzione “al servizio esclusivo della Nazione”;
3) la terza funzione diretta ad assicurare la giustizia nel Paese è esercitata dai magistrati dell’ordine giudiziario i quali hanno il potere di stabilire qual’è il diritto (iuris dictio).
Veniamo ora al punto, molto semplice, della riforma Nordio sulla separazione delle carriere.
La domanda è: Possono essere parificati, ritenuti uguali sotto il profilo normativo, quelli che giudicano, (ius dicunt), affermano, cioè, dove sia il diritto e quale debba essere la giustizia per gli accusati di un reato e gli avvocati dell’accusa pubblica, quelli, cioè, che si limitano a chiedere al giudice, fornendo prove a volte idonee a volte no, la condanna di un presunto reo?
La risposta, ovvia, è no! I primi sono giudici “soggetti soltanto alla legge” e dotati del potere di decidere la controversia (nel loro compito di affermare la “iuris dictio”): i secondi con la decisione di dove stia il diritto o il suo contrario non hanno nulla a che fare e il loro compito di impiegati dello Stato è solo quello di portare nelle aule di giustizia un’istanza pubblica punitiva, secondo le regole dell’attività amministrativa. Così come fanno “gli avvocati dello Stato”, inquadrati nella “Avvocatura dello Stato” portatori in giudizio di istanze, civili e amministrative, diverse ma non dissimili nella loro natura e sostanza di “richieste” da quelle penali.
Conclusione: Sotto il profilo delineato, la “riforma Nordio” pone solo fine all’equivoco insostenibile di vedere uniti e dotati di remi nella stessa barca i giudicanti e i richiedenti di un giudizio.
Il SI al referendum pone una toppa a un abito mal confezionato.
P.S. Esso, però, a mio giudizio, non cancellerà del tutto, pur se vittorioso, una stortura che rende i pubblici ministeri gli unici dipendenti amministrativi non soggetti a responsabilità per il loro operato eventualmente scorretto e lesivo: nessuno ne risponderà, infatti, dinanzi al massimo organo di controllo di ogni democrazia che è il Parlamento.
I pubblici accusatori per conto dello Stato da cui dipendono, pur non necessitando dell’indipendenza e dell’autonomia di chi è investito del delicato compito di giudicare (ius dicere) continuano a essere legibus soluti, non rispondendo di niente e a nessuno per quanto gravi possono essere le loro malefatte: non escluse quelle relative alla vita politica della Nazione voluta dai cittadini con la scelta dei propri rappresentanti in Parlamento.
O tempora, o mores!
di Luigi Mazzella
