Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio il divertentissimo film con Lino Banfi la cui trama del film era intrisa di “poteri” magici contro il malocchio perché il nostro Lino era superstizioso fino all’inverosimile. E voi pensate che non ci siano persone, tipo fattucchiere, che garantiscono il ritorno a casa del marito separato? Poteri soprannaturali dicono – intanto le truffe si moltiplicano e le vittime per giunta sono appunto due volte vittime. Ma i super poteri si combattono ad armi pari e così come contr’altare è scesa in campo un la Cassazione!”.
La suprema corte ha confermato la condanna per truffa nei confronti dei soggetti che, grazie ai detti “poteri soprannaturali”, hanno fatto credere alla vittima di poter far tornare a casa il marito separato in cambio di denaro. Che squallore eppure c’è!
Il web – la rete – è piena di gente che in preda alla disperazione cade nella rete truffaldina, lo sappiamo bene, e dunque per arginare tale censura sociale le persone che fanno credere alla persona offesa di avere “poteri soprannaturali” in grado di far tornare a casa il marito separato, inducendola a farsi consegnare somme di denaro e altri beni, integra il reato di truffa. Così la Cassazione (sentenza n. 8392/2023) conferma la condanna nei confronti di due imputati condannati in appello per il reato di cui all’art. 640 c.p. I due, in particolare, tramite artifici e raggiri, convincevano la donna a consegnare denaro e altri beni facendole credere di avere i “poteri” per far rientrare il marito. E per questo veniva anche ritenuta sussistente l’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 5.
La questione è interesse anche della rivista specializzata studiocataldi.it che commenta così la faccenda. “Adita la Cassazione, la stessa riteneva infondate le doglianze evidenziando che le dichiarazioni della persona offesa avevano trovato riscontro anche nelle testimonianze dei parenti e in ogni caso, potevano “essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone”. Quanto all’attendibilità della persona offesa dal reato questa rappresenta una questione di fatto che non può essere rivalutata in sede di legittimità, ricordano da piazza Cavour, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni. E tali contraddizioni non si rinvengono nel caso in esame, nel quale la Corte di appello ha fornito congrua motivazione della attendibilità del racconto della persona offesa, come già aveva fatto il giudice di primo grado”.
Fate, stregoni, fattucchiere, amici, parenti e assimilati qualora vi venga in mente di preparare pozioni magiche tanto da cambiare l’ordine delle cose “umane” in cambio del vil danaro sappiate che siete unicamente dei truffatori.
Franco Marella