Le sanzioni tributarie devono essere commisurate alla gravità del comportamento: così ha deciso la Consulta

72 Visite

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 46 del 25 gennaio 2023, ha salvato le disposizioni tacciate di illegittimità costituzionale sollevate dall’allora Commissione Tributaria Provinciale di Bari, oggi denominata Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bari, fornendone un’interessante e condivisibile  chiave di lettura  compatibile con la nostra Carta fondamentale.

La Consulta, invero, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 13 del D.lgs n. 471/1997, nel contesto di un’intepretazione costituzionalemente orientata, ha fissato alcune importanti conclusioni:

1) le sanzioni tributarie non penali devono essere ragionevoli e proporzionate alla gravità del comportamento del contribuente;

2) il dimezzamento della sanzione deve intervenire anche quando l’interessato attenua o elimina del tutto le conseguenze dell’evasione iniziale, ad esempio presentando le dichiarazioni mancanti o pagando il dovuto anche se in ritardo;

3) la diminuzione sino alla metà delle sanzioni, inoltre, può essere decisa d’ufficio dalla stessa Amministrazione finanziaria o, addirittura, richiesta dal contribuente qualora sia stato articolato un motivo di impugnazione sulla debenza o sull’entità  delle sanzioni irrogate e risultino allegate circostanze tali da consentirlo.

La questione è sorta nel corso di un giudizio riguardante due avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società consolidante, con riferimento agli anni di imposta 2014 e 2015, non avendo essa provveduto alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al consolidato fiscale. In particolare, con i due avvisi di accertamento sono state comminate sanzioni per omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi, pari al centoventi per cento delle imposte accertate; tuttavia, la società ricorrente era riuscita a dimostrare di avere pagato integralmente le imposte dovute, unitamente agli interessi e alle sanzioni ridotte, prima di aver ricevuto gli avvisi di accertamento impugnati.

La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bari, ravvisando dubbi di legittimità costituzionale delle norme impugnate, rimetteva la questione alla Consulta.

La Consulta ha deciso che le sanzioni comminate colpiscono indiscriminatamente il contribuente, senza alcun riguardo all’entità oggettiva e soggettiva delle violazioni commesse, sottoponendo così al medesimo trattamento condotte fra di loro eterogenee e aventi conseguenze diverse. Non solo, la Consulta aggiunge che è  incostituzionale anche nella parte in cui esclude la possibilità di fruire del regime di favor del ravvedimento per il contribuente che, pur avendo omesso la presentazione della dichiarazione fiscale, abbia provveduto al versamento spontaneo delle imposte dovute.

Ricostruiti i fatti di causa, la Consulta ha  rigettato le questioni di legittimità costituzionale delle norme impugnate, fornendo tuttavia una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata delle stesse.

La pronuncia del Giudice delle Leggi, che qui si commenta, è degna di nota, come prima detto, sia perché effettua una ricognizione puntuale dei crismi fondamentali che sono alla base del sistema tributario sanzionatorio non penale, sia perché si inserisce nell’indirizzo innovativo inaugurato dalla Delega fiscale appena approvata dal Governo e che mira proprio a calibrare le sanzioni penali e amministrative sulla situazione specifica e sul comportamento del contribuente, per evitare di colpire allo stesso modo chi evade le imposte con dolo e chi non risponde puntualmente alle richieste del Fisco perché non in grado di farlo.

Ciò precisato, il problema della ragionevolezza e proporzionalità della sanzione in questione permane e  viene risolto dalla Consulta mediante una lettura innovativa delle disposizioni in tema di sanzioni tributarie non penali,  che mette per la prima volta in stretta correlazione le norme censurate dalla Corte rimettente con l’art. 7 del D.Lgs 472/97. La pronuncia della Consulta, in conclusione, è pregevole sotto diversi aspetti: innanzitutto, il Giudice delle Leggi sancisce che il combinato disposto degli artt. 1 e 7 del D.Lgs 471/97 consente la riduzione delle sanzioni altresì fuori dai casi in cui interviene il ravvedimento operoso, qualora il contribuente riesca a dimostrare le circostanze che consentono una diminuzione della sanzione. Quando queste sono pacifiche, la riduzione potrà essere disposta d’ufficio dall’Amministrazione finanziaria.

Questa decisione farà storia credete a me.

Franco Marella

Promo