Lo stalking condominiale, un fenomeno ormai più che attuale

67 Visite

Si dice che a volte colui o colei non hanno numeri di casa, oppure se c’è l’hanno, il numero di casa,  sono inquilini fastidiosi, arroganti e gratuitamente violenti. E’ lo stalking condominiale, quel reato commesso da chi pone in essere comportamenti molesti e persecutori nei confronti dei vicini di casa, tanto da ingenerare in loro un grave e perdurante stato di ansia, frustrazione e paura per sé o per i propri familiari e da costringerli a cambiare le proprie abitudini di vita. Come si rileva anche dal sito web studiocataldi.it la questione è estremamente attuale.

La realtà condominiale rappresenta terreno fertile per la nascita di contrasti e dissidi che possono dirompere nell’area del penalmente rilevante, qualora vengano lesi o messi in pericolo beni giuridici tutelati da specifiche fattispecie incriminatrici.

Anzi: sebbene il termine stalking venga comunemente associato a comportamenti inerenti la sfera affettiva degli individui, nei fatti una buona percentuale di ipotesi di atti persecutori si realizza nel condominio, dove gli animi esacerbati da rancori pregressi o le innumerevoli incomprensioni e intolleranze nei rapporti di vicinato si traducono e trasmodano spesso in condotte penalmente rilevanti.

Facciamo chiarezza. La Corte di Cassazione ha dovuto pronunciarsi in un caso di stalking condominiale in cui Tizio aveva posto in essere una serie di atti molesti contro alcune donne dell’edificio senza che vi fosse alcuna connessione logica tra di esse, eccetto il solo fatto di appartenere al genere femminile. Le pedinava e le braccava nell’ascensore minacciandole di morte e insultandole in vario modo. Il suo bersaglio non era una singola donna, ma l’intero genere femminile residente nel condominio.

Con riferimento a tale vicenda, risulta interessante indagare il ragionamento della Corte nella configurazione del delitto di stalking per la condotta ivi descritta. Il supremo consesso ha infatti ritenuto riduttiva la lettura della norma di cui all’articolo 612-bis del codice penale in forza della quale gli atti persecutori dovrebbero indirizzarsi verso un solo soggetto ed ha quindi sussunto le varie condotte moleste perpetrate ai danni di più persone di sesso femminile nel reato di atti persecutori, vedendo in esse un’unica violazione della norma che lo punisce. Pertanto, nel caso di specie, l’imputato è stato condannato per il reato di stalking ai danni dell’intero genere femminile residente nel condominio, in quanto, benché vittime dirette degli atti persecutori siano state solo alcune donne, il suo comportamento ha generato nelle altre paure e stati d’ansia nell’eventualità di incontrare l’aggressore nell’edificio, costringendole a mutare le proprie abitudini di vita.

Lo stalking condominiale è così entrato da diversi anni a pieno titolo all’interno delle aule di giustizia, con l’estensione del campo di applicazione del reato di atti persecutori anche in contesti diversi da quelli inerenti la sfera affettiva.

La figura è stata consacrata con la sentenza numero 26878/2016 che ha ribadito che il reato di stalking scatta anche quando un soggetto tiene nei confronti dei propri condomini un comportamento esasperante e tale da cagionare il perdurante stato di ansia della vittima (che nel caso di specie aveva iniziato a prendere dei tranquillanti) e costringendola a modificare le proprie abitudini di vita.

Oltretutto, in alcuni casi alla complessiva configurazione del reato di stalking condominiale possono concorrere anche i rumori molesti cagionati dai vicini. La molestia idonea a integrare il reato di atti persecutori, infatti, è astrattamente ravvisabile anche nel disturbare costantemente i vicini con confusione e fragore, laddove sussista l’elemento soggettivo richiesto ai fini della riconoscibilità della fattispecie delittuosa (ovverosia il dolo generico, ravvisabile nella volontà di porre in essere condotte moleste o minacciose nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli effetti previsti dall’articolo 612-bis c.p.).

A tal proposito si pensi alla condanna per stalking condominiale inflitta dal Tribunale di Genova nell’aprile 2015 a fronte delle vessazioni poste in essere da alcuni vicini nei confronti di una coppia di coniugi, concretizzatesi in scherni, insulti, minacci e, appunto, rumori oltremodo molesti.

Peraltro, come affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 26878/2016 sopra citata, la penale responsabilità dell’imputato può essere affermata anche solo a seguito delle dichiarazioni della persona offesa, una volta verificata la sua credibilità soggettiva e l’attendibilità del suo racconto.

E’ comunque necessario dimostrare non solo la condotta dello stalker ma anche che questa ha cagionato nella vittima le conseguenze psicologiche richieste dalla norma incriminatrice degli atti persecutori, ovverosia, alternativamente, un perdurante e grave stato di ansia e di paura, un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona al medesimo legata da relazione affettiva, un’alterazione delle proprie abitudini di vita.

Infine, vista la complessità del reato ebbene tenere a mente anche la prescrizione dello stalking condominiale, che è stato trattato dalla Cassazione n. 24590/2021 in cui la S.C: ha chiarito che “la condotta di stalking  per come contestata ed accertata, e? andata avanti per anni, fino ad aprile 2012, secondo l’imputazione, e, per la natura di reato abituale della fattispecie prevista dall’art. 612-bis cod. pen., e? dunque da tale data che deve decorrere il termine di prescrizione, e cioe? dal compimento dell’ultimo atto antigiuridico, coincidendo il momento della consumazione delittuosa con la cessazione dell’abitualita?”.

Franco Marella

Promo