“La bocciatura scolastica subita dall’allievo resta carente di motivazione e adottata in assenza di una ragionevole e adeguata valutazione di tutti gli elementi caratterizzanti l’anno scolastico 2020/2021, durante il quale l’allievo ha seguito le lezioni con la modalità della didattica digitale integrata (DDI)”. È quanto si legge nella sentenza della Terza sezione del Tar Puglia, presieduta da Orazio Ciliberti, anche estensore (Carlo Dibello e Giacinta Serlenga, consiglieri) con cui è stata annullata la bocciatura di un liceale della provincia di Barletta-Andria-Trani che, a giugno 2020, non era stato ammesso al quarto anno.
Il Tar si è pronunciato su ricorso presentato dai genitori dello studente, rappresentati in giudizio dagli avvocati Michele Ursini e Stefania Campanile, contro il ministero dell’Istruzione, difeso dall’avvocatura distrettuale dello Stato, e del liceo che invece non è costituito.I giudici del Tribunale amministrativo regionale di Bari, lo scorso 14 settembre, avevano accolto la domanda di misura cautelare e disposto la sospensione dei provvedimenti impugnati, il verbale del consiglio di classe del liceo, dato 10 giugno 2020, l’elenco degli ammessi alla quarta e ogni altro atto connesso e consequenziale. L’udienza di merito si è svolta il 13 gennaio scorso.
“La rilevata carenza di motivazione permane anche alla luce dell’esame della documentazione versata in atti dall’Amministrazione, dalla quale non è dato comprendere la precisa ragione sottesa alla decisione del Consiglio di classe di non ammettere il minore al quarto anno di Liceo, piuttosto che ammetterlo con debiti formativi, tenendo conto delle oggettive difficoltà dell’anno scolastico, durante la fase più recrudescente dell’emergenza pandemica da Covid 19”, scrivono i giudici che hanno compensato tra le parti le spese del giudizio.