Il super bonus 110% porta indubbi vantaggi ma anche qualche preoccupazione. Le città sono piene di impalcature ed è bene prestare la massima attenzione se non si vuol vedere la propria abitazione depredata dai ladri.
La cassazione comunque ci aiuta se subiamo un furto a causa di una impalcatura non abbastanza vigilata.
Per farla breve se l’impalcatura consente agevolmente di arrampicarsi per entrare furtivamente in un alloggio di un condominio accanto alla stessa impalcatura, non stiamo parlando del condominio che è impalcato, ma di quello di fianco, risponde del risarcimento del danno in concorso tra loro la ditta appaltatrice, la ditta subappaltatrice e il condominio presso cui si svolgono i lavori per omessa vigilanza e custodia.
Ho rispolverato un principio sancito dalla Cassazione civile nel 1980 (sentenza n. 913 del 9 febbraio 1980) secondo il quale nell’ipotesi di furto in un appartamento, ad opera di ladri che vi si siano introdotti servendosi di un’impalcatura per lavori edilizi installata lungo la facciata di un contiguo edificio condominiale, è configurabile, a carico di tale condominio, la responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c., la quale, presunta iuris tantum, sul presupposto di un potere di fatto sulla cosa e del correlativo obbligo di vigilanza.
Successivamente la Cassazione Civile con sentenza n. 5677/20218 ha confermata la responsabilità in concorso di condominio, ditta appaltatrice dei lavori e ditta subappaltatrice per essere stati realizzati dei ponteggi privi di cautele volte ad evitare intrusioni nell’edificio. I soggetti che avevano subito un furto nella propria abitazione ad opera di ignoti nella loro abitazione agirono nei confronti della ditta appaltatrice dei lavori commissionati dal Condominio, di cui assumevano la responsabilità per aver realizzato dei ponteggi privi di cautele volte ad evitare intrusioni nell’edificio e, nel relativo giudizio, si costituirono, a seguito di chiamata in causa, anche il Condominio e la ditta subappaltatrice totale dei lavori.
Il Giudice di merito, con sentenza confermata in Cassazione, riconobbe la responsabilità paritaria dei tre convenuti: ditta appaltatrice dei lavori, condominio appaltante e ditta subappaltatrice.
Franco Marella